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STATUTO DEL COMUNE DI TORRECUSO
(Emendato ai sensi delle leggi n.81/93 e n.415/93)
TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art.1 – Comune di Torrecuso
Art.2 – Funzioni
Art.3 – Programmazioni e intervento in agricoltura
Art.4 – Sede e stemma
TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO I
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Art.5 – Richieste popolari e conferenze di consultazione
Art.6 – Valorizzazione dell’associazionismo
Art.7 – Partecipazione alla gestione dei servizi sociali
Art.8 – Comitati di frazione
CAPO II
REFERENDUM CONSULTIVO
Art.9 – Oggetto e quesito referendario
Art.10 – Richiesta del referendum
Art.11 – Referendum di iniziativa popolare
Art.12 – Comitato dei garanti
Art.13 – indizione e svolgimento del referendum
CAPO III
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art.14 – Diritti di accesso e di informazione dei cittadini
Art.15 – Comunicazione di avvio del procedimento
Art.16 – Intervento nel procedimento
Art.17 – Accordi con gli interessati
CAPO IV
DIFENSORE CIVICO
Art.18 – Elezioni e attribuzioni
TITOLO III
ORGANI
CAPO I
CONSIGLIO COMUNALE
Art.19 – Attribuzioni
Art.20 – Adunanze
Art.21 – Consiglieri e gruppi consiliari
CAPO II
GIUNTA
Art.22 – Nomina e composizione
Art.23 – Funzionamento e attribuzioni
CAPO III
SINDACO
Art.24 – Elezioni e cessazione dalla carica
Art.25 – Attribuzioni
Art.26 – Vicesindaco
TITOLO IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
CAPO I
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Art.27 – Strutture e principi
Art.28 – Segretario Comunale
Art.29 – Direzione di area funzionale
CAPO II
INCARICHI A TEMPO DETERMINATO E DI COLLABORAZIONE ESTERNA
Art.30 – Incarichi a tempo determinato
Art.31 – Incarichi di collaborazione esterna
CAPO III
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI
Art.32 – Criteri e modalità delle nomine, designazioni
e revoche
TITOLO V
SERVIZI PUBBLICI
CAPO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art.33 – Finalità e criteri generali
CAPO II AZIENDA SPECIALE E ISTITUZIONE
Art.34 – Azienda speciale
Art.35 – Istituzione
TITOLO VI
COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art.36 – Finalità
CAPO II
CONSORZI E ACCORDI DI PROGRAMMA
Art.37 – Consorzi per la gestione di servizi
Art.38 – Iniziativa e conclusione degli accordi di programma
Art.39 – Variazione di strumenti urbanistici
TITOLO VII
FINANZA E CONTABILITA’
CAPO I
RISORSE FINANZIARIE E BENI
Art.40 – Finanza Comunale
Art.41 – Bilancio e programmazione finanziaria
Art.42 – Beni
CAPO II
ATTIVITA’ NEGOZIALE
Art.43 – Autonomia negoziale e forme di affidamento
Art.44 – Bollettino degli appalti, subappalti e forniture
CAPO III
REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA
Art.45 – Revisione dei conti
Art.46 – Elezione, requisiti, durata in carica
Art.47 – Controllo gestione
TITOLO VIII
NORME TRANSITORI E FINALI
Art.48 – Regolamenti comunali
Art.49 – Revisioni dello Statuto
TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art.1
Comune di Torrecuso
1. Il Comune di Torrecuso rappresenta la propria comunità,
ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo tutelandone le risorse
naturali e ambientali. Fonda la propria azione sui principi di libertà,
di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla
Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico
e sociale che ne limitano la realizzazione.
2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana
e l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione
politica, economica e sociale della comunità. A questo scopo
favorisce l’associazionismo locale.
3. Promuove la crescita culturale dei cittadini definendo programmi
di iniziative e di intervento.
Art.2
Funzioni
1. Spettano al Comune di Torrecuso tutte le funzioni amministrative
che riguardano la popolazione ed il territorio Comunale, salvo quanto
non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale
o regionale.
2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato
civile, di statistica e di leva militare, inoltre svolge ulteriori
funzioni amministrative per servizi di competenza statale qualora
esse vengano affidate con legge, assicurando le risorse necessarie.
3. Il Comune, per l’esercizio delle funzioni in ambiti territoriali
adeguati, attua forme di decentramento e di cooperazione con altri
Comuni e con la Provincia.
Art.3
Programmazione e intervento in agricoltura
1. Il Comune di Torrecuso assume la programmazione come metodo ordinatore
della propria attività. La realizza in forma coordinata con
la Regione, con la Provincia e con gli altri enti territoriali, assicurando
la partecipazione dei cittadini e delle associazioni.
2. In considerazione della sua prevalente vocazione agricola, cura,
nell’ambito delle proprie competenze, lo sviluppo della coltivazione
e della commercializzazione dei prodotti della terra.
Art.4
Sede e stemma
1. La sede Del Comune di Torrecuso è il Castello di Corte,
in essa, di norma, si riuniscono la Giunta e il Consiglio Comunale,
e hanno sede gli uffici del Sindaco, del Difensore civico, e del Segretario
Comunale.
2. Lo stemma è un castello a tre torri in campo bianco e rosso.
TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO I
ISTITUTI PARTECIPAZIONE
Art.5
Richieste popolari e conferenze di consultazione
1. Chiunque ha facoltà di presentare istanze, petizioni e
proposte, dirette a promuovere interventi rientranti nelle competenze
del Comune di Torrecuso. Esse devono essere presentate in forma scritta
al Sindaco, per conoscenza al Segretario Comunale, e devono recare
le firme autenticate dei presentatori. Il Sindaco ne dà notizia
nel primo Consiglio Comunale successivo alla loro presentazione.
2. Il Sindaco o un quinto del Consiglio Comunale possono convocare
conferenze per la consultazione dei cittadini su specifici argomenti
di competenza del Comune di Torrecuso. Il Segretario Comunale provvede
alla pubblicizzazione della conferenza e ai locali per il suo svolgimento.
Art.6
Valorizzazione dell’associazionismo
1. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire
mediante la concessione di contributi finalizzati, la concessione
in uso di locali o terreni di proprietà del Comune. Il Comune
può mettere a disposizione delle associazioni, per tempi e
con modalità definite, il proprio personale e i propri mezzi.
2. I rapporti tra il Comune di Torrecuso e le associazioni sono definite
da apposite convezioni con cui si stabiliscono i rispettivi impegni.
La durata massima delle convezioni è triennale, esse sono rinnovabili.
3. Le libere associazioni per poter fruire del sostegno del Comune
debbono farne richiesta, allegando alla domanda lo Statuto, l’atto
costitutivo e un programma delle proprie attività in cui deve
essere espressamente indicata la destinazione delle risorse richieste
al Comune. La convezione è stipulata dal Sindaco. Le Associazioni
devono rendere conto delle risorse comunali impiegate.
Art.7
Partecipazione alla gestione dei servizi sociali
1. Nei casi e modi previsti dal regolamento, il Comune di Torrecuso
può affidare la gestione delle istituzioni per i servizi sociali
anche ad associazioni aventi statutariamente fini analoghi a quelli
della istituzione Comunale.
2. La gestione dei servizi deve ispirarsi a criteri di economicità
ed efficienza. Il regolamento deve prevedere idonee forme di controllo
gestionale. La durata dell’affidamento in gestione non può
essere inferiore ai tre anni e superiore ai cinque, l’affidamento
è rinnovabile.
Art.8
Comitati di frazione
1. Il Comune può disporre la nomina di comitati di frazione
per i compiti tassativamente indicati dal regolamento.
2. Il regolamento prevede, altresì, la composizione, i criteri
di nomina e la sede del comitato.
CAPO II
REFERENDUM CONSULTIVO
Art.9
Oggetto e quesito referendario
1. Il referendum consultivo può riguardare proposte, modifiche
o revoche di atti a contenuto non vincolato o questioni attinenti
alle materie di competenza del Comune di Torrecuso.
2. Il referendum non è ammesso:
a) in materia di imposte, tasse, rette e tariffe;
b) per gli atti di designazione, nomina e revoca;
c) per gli atti concernenti il personale dipendente del Comune e dei
suoi enti strumentali;
3. Il quesito referendario deve rispondere a requisiti di chiarezza
ed omogeneità.
Art.10
Richiesta del referendum
1. Il referendum può essere indetto a iniziativa di:
a) un numero di elettori del Comune di Torrecuso non inferiore al
5% degli iscritti nelle liste elettorali;
b) il Consiglio Comunale.
2. Quando la consultazione referendaria riguarda la revoca o la modifica
di un atto amministrativo, fatta eccezione per i referendum concernenti
regolamenti del Comune, atti di pianificazione urbanistica generale
od esecutiva, piani di sviluppo e di adeguamento della rete commerciale,
piani per la disciplina del traffico e dei trasporti, la richiesta
deve essere presentata al Sindaco entro sessanta giorni dalla data
in cui l’atto è divenuto esecutivo. Le operazioni di
voto si svolgeranno entro sessanta giorni dalla presentazione della
richiesta.
Art.11
Referendum di iniziativa popolare
1. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lett. A) del precedente
art.10, la richiesta di referendum è avanzata da un comitato
composto di almeno tre cittadini iscritti nelle liste elettorali del
Comune che cura la raccolta delle firme.
2. L’Amministrazione Comunale assicura la raccolta delle firme
presso la Segreteria del Comune. Il comitato promotore può
organizzare ulteriori punti di raccolta. Tutte le firme devono essere
autenticate.
3. Al comitato promotore vanno notificate tutte le determinazioni
del Comune concernenti la richiesta di referendum.
Art.12
Comitato dei garanti
1. E’ istituito un Comitato dei garanti per il giudizio di
regolarità ed ammissibilità del referendum. Esso è
composto dal Segretario Comunale e da due esperti di materie giuridiche.
2. Il Sindaco nomina gli esperti di cui al comma precedente, proposti
dal Consiglio Comunale garantendo la minoranza. Essi durano in carica
cinque anni.
3. Il Comitato dei garanti, entro dieci giorni dalla scadenza del
termine per la raccolta delle firme, ovvero dalla delibera di richiesta
del Consiglio, verifica la regolarità della richiesta stessa
e decide sulla sua ammissibilità.
4. Il Comitato dei garanti verifica le operazioni di voto e proclama
i risultati.
Art.13
Indizione e svolgimento del referendum
1. Accertata la regolarità e l’ammissibilità
della richiesta di referendum, il Sindaco , nei successivi quindici
giorni, indice il referendum per una data compresa tra il primo marzo
eil 30 aprile seguenti.
2. In caso di presentazione di più richieste di referendum
la consultazione dovrà svolgersi congiuntamente.
3. Non può essere presentata richiesta, né può
essere effettuato il referendum nel semestre anteriore la scadenza
del Consiglio Comunale.
4. Nel caso di scioglimento del Consiglio Comunale restano sospese
le procedure referendarie in corso; esse vengono riprese decorsi sei
mesi dalla prima seduta del nuovo Consiglio.
5. Il Sindaco, su parere conforme del Comitato dei garanti, dispone
l’interruzione della procedura referendaria quando gli organi
comunali competenti abbiano deliberato in senso conforme ai quesiti
referendari e le relative determinazioni siano divenute esecutive.
6. La consultazione referendaria avviene in un’unica giornata
dalle ore 8 alle ore 20. Le operazioni di voto si svolgono secondo
quanto stabilito per il referendum abrogativo nazionale, esse non
possono avvenire in coincidenza con altre operazioni di voto.
7. Il Comune provvede alle spese necessarie alla consultazione.
8. Gli esiti del voto devono essere posti all’ordine del giorno
degli organi comunali nella prima seduta successiva alla proclamazione
dei risultati.
CAPO III
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art.14
Diritti di accesso e di informazione dei cittadini
1. Tutti gli atti del Comune di Torrecuso sono pubblici, ad eccezione
di quelli per espressa disposizione di legge o per effetto di una
temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l’esibizione,
secondo quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione
possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei
gruppi e delle imprese.
2. Il regolamento assicura ai cittadini la visione degli atti ed il
rilascio di copie, garantendo il diritto di ottenere entro termini
certi e con il solo pagamento delle spese, copia integrale di tutti
i provvedimenti adottati dal Comune.
Art.15
Comunicazione di avvio del procedimento
1. Ove non sussistono ragioni di impedimento derivanti da casi straordinari
di necessità ed urgenza, il Comune nei procedimenti relativi
alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive
comunica ai diretti interessati tempestivamente e personalmente l’avvio
del procedimento stesso.
2. Ove non sussistono le ragioni di impedimento di cui al comma precedente,
qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti
individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari,
il Comune è tenuto a fornire loro, con le stesse modalità,
notizia dell’inizio del procedimento.
3. Nella comunicazione devono essere indicati:
a) l’oggetto del procedimento proposto;
b) il responsabile del procedimento;
c) l’ufficio dove si può prendere visione degli atti.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 resta la facoltà del
Comune di adottare, anche prima delle comunicazioni, provvedimenti
cautelari.
Art.16
Intervento nel procedimento
1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati,
nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni
o comitati, cui possa derivare un pregiudizio da provvedimenti del
Comune di Torrecuso, possono intervenire nei relativi procedimenti
di adozione inviando per iscritto osservazioni e proposte al Sindaco,
e contestualmente al Segretario Comunale e al responsabile del procedimento.
Art.17
Accordi con gli interessati
1. In accoglimento di osservazione e proposte presentate ai sensi
dell’articolo precedente o dai soggetti cui sia stata inviata
comunicazione di avvio di procedimento, il Comune di Torrecuso, in
conformità alle vigenti disposizioni di legge, può concludere
accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto del
provvedimento, ovvero in sua sostituzione.
CAPO IV
DIFENSORE CIVICO
Art.18
Elezione e attribuzione
1. Il Comune di Torrecuso può provvedere con proprio regolamento
all’istituzione dell’ufficio del Difensore civico al fine
di garantire l’imparzialità e il buon andamento della
amministrazione Comunale.
2. Il difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale con
il voto favorevole dei due terzi dei componenti tra cittadini di comprovata
competenza ed esperienza in materia giuridico –amministrativa
. Dura in carica tre anni ed rieleggibile una sola volta.
3. Interviene, d’ufficio o su istanza, a tutela di chi sia leso
nei diritti o interessi per abusi, disfunzioni, carenze dell’amministrazione
Comunale.
4. Gli organi e gli uffici del Comune prestano al difensore civico
la collaborazione necessaria all’esercizio delle sue funzioni,
in particolare fornendogli, senza possibilità di opporre il
segreto d’ufficio, informazioni e copie d’ufficio ai sensi
delle leggi vigenti.
5. Può promuovere l’azione disciplinare nei confronti
dei dipendenti ove nello svolgimento dei suoi compiti, ravvisi elementi
di responsabilità.
6. Il Difensore civico può esercitare l’azione popolare
facendo valere innanzi alle giurisdizioni amministrative le azioni
e i ricorsi che spettano al Comune.
TITOLO III
ORGANI
CAPO I
CONSIGLIO COMUNALE
Art.19
Attribuzioni
1. Il Consiglio comunale esercita le potestà ad esso conferite
dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.
2. Spettano al Consiglio comunale i poteri di indirizzo e di controllo
politico – amministrativo.
3. Non può delegare le proprie funzione agli altri organi.
4. Approva il regolamento consiliare a maggioranza assoluta dei componenti.
5. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della
Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
6. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica e il Consiglio comunale
viene sciolto in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata
per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il
Consiglio. La mozione, motivata e sottoscritta da almeno due quinti
dei consiglieri, e messa in discussione non prima di dieci e non oltre
trenta giorni dalla sua presentazione.
7. Il Consiglio vota la sfiducia costruttiva per gli amministratori
di enti, aziende ed istituzioni la cui elezione sia ad esso espressamente
riservata dalla legge.
8. Il Consiglio Comunale dopo la prima seduta successiva all’insediamento
elegge tra i consiglieri eletti il Presidente del Consiglio e il Vice
Presidente. In sede di prima attuazione, l’elezione viene effettuata
nella prima seduta consiliare successiva all’entrata in vigore
dello Statuto.
9. Può deliberare la costituzione al suo interno di commissioni
permanenti, secondo le norme del regolamento. Tali commissioni hanno
durata corrispondente a quella del Consiglio che ne disciplina la
costituzione.
10. Può deliberare, altresì, a maggioranza assoluta
dei componenti, la costituzione, con criterio proporzionale, di commissioni
speciali per una durata non superiore a tre mesi al fine di svolgere
indagini conoscitive sull’attività dell’amministrazione.
Le commissioni possono avvalersi di esperti e tenere audizioni.
Art.20
Adunanze
1. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede il Consiglio. Formula
l’ordine del giorno delle sedute che deve essere depositato
presso il Segretario Comunale almeno cinque giorni prima dell’adunanza.
2. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro dieci
giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro i dieci
giorni successivi.
3. Quando il Consiglio è convocato su richiesta di almeno un
quinto dei Consiglieri, il Presidente del Consiglio dispone l’adunanza
sulle questione poste dai richiedenti per una data compresa entro
il ventesimo giorno dalla richiesta.
4. Il Consiglio delibera validamente con l’intervento della
maggioranza dei componenti assegnati. Le deliberazioni sono adottate
a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze
speciali previste dalle leggi o dallo Statuto.
5. Tutte le deliberazioni, che non riguardino valutazioni sulle persone,
sono adottate a scrutinio palese.
6. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
Art.21
Consiglieri e gruppi consiliari
1. I Consiglieri Comunali possono, secondo le norme del presente
statuto e del regolamento del Consiglio, esercitare l’iniziativa
per tutti gli atti di competenza del Consiglio medesimo, nonché
presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, risoluzioni,, ordini
del giorno.
2. I Consiglieri hanno diritto di accedere agli uffici e di prendere
immediata visione dei provvedimenti e dei connessi atti preparatori
e istruttori, nonché di ottenerne copia entro quarantotto ore.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere
medesimo al Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di
presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio
la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla
data di presentazione delle dimissioni.
4. Subito dopo la convalida degli eletti, ciascun Consigliere dichiara
a quale gruppo intenda appartenere.
5. Ciascun gruppo è composto da almeno due Consiglieri, ove
non si raggiunga tale numero, o non intervenga la dichiarazione di
cui al comma precedente, il Consigliere è iscritto d’ufficio
al gruppo misto.
6. I Presidenti dei gruppi collaborano all’organizzazione dei
lavori del Consiglio e svolgono le altre attività ad essi demandate
con regolamento.
CAPO II
GIUNTA
Art.22
Nomina e composizione
1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco,
e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta unitamente
alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute
ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.
2. Il documento programmatico di cui al precedente comma deve essere
depositato per la pubblica consultazione almeno cinque giorni prima
dell’adunanza in cui sarà discusso presso il Segretario
comunale e da questi immediatamente trasmesso a ciascun Consigliere.
Tale documento deve recare l’indicazione delle attribuzione
conferite agli assessori.
3. Oltre le ulteriori cause di incompatibilità ed ineggibilità
stabilite dalla legge, non possono far parte della Giunta gli ascendenti
e i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco.
Gli stessi non possono essere nominati rappresentati del Comune.
4. La Giunta è composta dal Sindaco e da sei Assessori. Due
Assessori potranno essere nominati tra i cittadini non facenti parte
del Consiglio, purché godano dei requisiti di compatibilità
e eleggibilità alla carica di consigliere, non abbiano concorso,
senza essere stati eletti, alle elezioni comunali o provinciali nel
mandato in corso, siano in possesso di documentata professionalità
e competenza amministrativa.
5. Assessore esterno gode dei diritti di informazione e di accesso
del Consigliere dal momento della esecutività della nomina
fino alla cessazione dall’incarico. Può partecipare senza
diritto di voto ai lavori del Consiglio e delle Commissioni speciali.
6. Nella Giunta nessuno dei due sessi può essere rappresentato
in misura superiore dei quattro quinti.
7. Le dimissioni degli Assessori presentate con atto formale non sono
revocabili.
Art.23
Funzionamento e attribuzioni
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce
l’ordine del giorno delle sedute depositandolo presso l’ufficio
del Segretario Comunale almeno ventiquattrore prima dell’adunanza.
2. In assenza del Sindaco, la Giunta è presieduta dal Vicesindaco.
3. La Giunta delibera validamente con la presenza della maggioranza
assoluta dei componenti, e con il voto favorevole della metà
più uno dei presenti, salvo che la legge e lo Statuto richiedano
una diversa maggioranza.
4. La Giunta collabora con il Sindaco nell’Amministrazione del
Comune e nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio,
riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e
svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello
stesso. Compie gli atti di amministrazione che non siano riservati
dalla legge al Consiglio o che non rientrino tra le competenze, previste
dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco degli organi di decentramento,
del segretario comunale e dei dirigenti.
5. Salve le competenze dei dirigenti, ove esistenti, e dal Segretario
Comunale, la Giunta provvede in materie di acquisti alienazioni e
permute immobiliari appalti e concessioni, quando atti fondamentali
del Consiglio abbiano stabilito il metodo di aggiudicazione e l’importo
di massima.
CAPO III
SINDACO
Art.24
Elezione e cessazione dalla carica
1. L’elezione e la cessazione per qualsiasi motivo del Sindaco
sono disciplinate dalla legge e dallo statuto. Il Sindaco assume le
sue funzioni di capo dell’amministrazione comunale con la proclamazione
dei risultati elettorali.
2. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili decorso il termine
di venti giorni di cui all’art.20 della legge n.81 del 1993
senza che il Consiglio debba darne formale presa d’atto.
3. In caso di impedimento prolungato del Sindaco, il Consiglio nomina
una commissione composta da due medici, primari ospedalieri o professori
universitari, e da un esperto in materie giuridiche, magistrato, professore
universitario o avvocato abilitato al patrocinio in Cassazione, al
fine di accertare se l’impedimento non sia da considerarsi permanente.
Art.25
Attribuzioni
1. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile della
sua amministrazione, esercita le funzioni attribuitegli dalla legge,
dallo statuto e dai regolamenti, sovraintende al funzionamento dei
servizi e degli uffici, nonché all’esecuzione degli atti.
2. Mantiene l’unità di indirizzo politico e amministrativo
della Giunta promuovendo e coordinando l’attività degli
Assessori.
3. Riferisce al Consiglio sulle questioni relative al rapporto fiduciario,
comunicando e motivando ogni variazione ogni variazione riguardante
la composizione della Giunta.
4. Illustra al Consiglio le proposte che la Giunta collegialmente
intende sottoporre al Consiglio.
5. Indirizza gli Assessori le direttive per l’attuazione delle
deliberazioni della Giunta e del Consiglio e adotta quelle connesse
alle funzioni di cui al primo comma e quelle volte a garantire il
buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione
Comunale. A teli fini può richiedere gli Assessori e al Segretario
Comunale specifiche relazioni e verifiche.
6. Sentita la Giunta ed avendone data comunicazione in Consiglio,
conclude gli accordi di cui al precedente art.17.
7. Inoltre:
a) adotta ordinanze per l’esercizio delle sue funzioni;
b) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa,
nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
c) emette provvedimenti in materia di occupazione di urgenza e di
espropri che la legge assegna, genericamente, alla competenza del
Comune;
d) assegna gli alloggi edilizia residenziale pubblica;
e) congiuntamente al Segretario Comunale sottoscrive i mandati di
pagamento e le reversali di incasso;
f) determina gli orari di apertura al pubblico dei servizi e degli
esercizi comunali;
g) in mancanza di dirigenti, stipula, in rappresentanza dell’ente
i contratti;
h) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nel rispetto
delle incompatibilità di cui al c.4 dell’art.24 della
l.25 marzo 1993 n.81, ed entro i termini previsti dalla legge nomina,
designa e revoca i rappresentati del comune presso enti, aziende ed
istituzione;
i) secondo le modalità stabilite dalle leggi, dallo statuto
e dai regolamenti il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e
dei servizi, attribuisce e definisce gli eventuali incarichi dirigenziali
e quelli di collaborazione esterna.
Art.26
Vicesindaco
1. Il documento programmatico di cui c.1 del precedente art.22, indica,
tra i nominati alla carica di Assessore, quello ad esercitare le funzioni
del Sindaco in caso di assenza o di impedimento.
2. L’Assessore esterno non può essere nominato vicesindaco.
TITOLO IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
CAPO I
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Art.27
Strutture e principi
1. L’organizzazione amministrativa del Comune di Torrecuso
si articola in uffici, e, all’occorrenza in servizi.
2. Possono essere costituite aree funzionali per specifici obiettivi
e programmi e per tempo limitato.
3. Le strutture di cui ai commi precedenti e il conferimento della
loro titolarità sono disciplinati dal regolamento secondo i
seguenti criteri:
a) buon andamento imparzialità, economicità ed autonomia
tecnica dell’azione amministrativa;
b) programmazione degli obiettivi economico – sociali, finalizzata
ad un’amministrazione per progetti;
c) professionalità e responsabilità dei preposti e degli
addetti con prevalenza del merito ai fini della carriera;
d) analisi e individuazione delle produttività e delle responsabilità.
Art.28
Segretario Comunale
1. Il Segretario, nel rispetto delle direttive del Sindaco e fatte
salve le competenze degli organi comunali, sovraintende e coordina
l’attività del personale, cura l’attuazione dei
provvedimenti, è responsabile dell’istruttoria delle
deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle
riunioni della Giunta e del Consiglio .
2. In particolare:
a) predispone programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di
carattere organizzativo, in base alle direttive degli organi elettivi;
b) ordina beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati
con deliberazioni di Giunta;
c) procede agli atti, anche a rilevanze esterna, per l’esecuzione
delle deliberazioni ;
d) verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività
degli uffici e del personale ad essi preposto;
e) presiede, in mancanza di dirigenti, le commissioni di gara e di
concorso e quelle preposte ad ogni altra forma di selezione del personale
.
3. Il Segretario cura l’istruttoria e la verbalizzazione delle
sedute degli organi collegiali. Nei casi di necessità o di
incompatibilità è sostituito in via temporanea da un
membro del collegio designato dal Sindaco. I verbali delle sedute
sono firmati dal Sindaco e controfirmati dal Segretario, ovvero, per
le parti di cui è estensore, dal Consigliere nominato dal Sindaco.
Art.29
Direzione di area funzionale
1. Gli incarichi di direzione di area funzionale sono conferiti dal
Sindaco a tempo determinato, per la durata massima di tre anni. L’incaricato
deve essere già in possesso dei requisiti e delle mansioni
corrispondenti.
2. L’incarico di direzione dell’area funzionale comporta
la sovraintendenza, mediante coordinamento, delle strutture interessate
all’area, limitatamente alla realizzazione degli obiettivi e
dei programmi indicati.
CAPO II
INCARICHI A TEMPO DETRMINATO E DI COLLABORAZIONE ESTERNA
Art.30
Incarichi a tempo determinato
1. La direzione di strutture amministrative, nonché l’espletamento
di compiti di alta specializzazione, possono essere conferiti, con
contratti a termine, a persone estranee all’amministrazione
comunale, di riconosciuta ed elevata professionalità.
2. I contratti di cui al precedente comma sono stipulati dal Sindaco
che sceglie l’incaricato su delibera motivata della Giunta con
cui si stabiliscono oggetto, durata e compenso per l’incarico.
Il contratto non può avere durata superiore ai tre anni.
Art.31
Incarichi di collaborazione esterna
1. gli incarichi di collaborazione esterna, concernenti attività
professionali, di studio e di ricerca, e prestazioni d’opera
di natura tecnica, sono conferiti dal Sindaco con atto motivato quando
l’amministrazione non vi possa far fronte con le proprie strutture.
Il Sindaco comunica al Consiglio il conferimento degli incarichi di
collaborazione esterna.
2. Il Comune istituisce elenchi differenziati secondo criteri di specializzazione
per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna.
3. I requisiti per l’iscrizione agli elenchi e le modalità
di scelta tra gli iscritti sono stabiliti con regolamento.
4. Per prestazioni di straordinaria rilevanza, l’amministrazione
può conferire incarichi senza valersi degli elenchi, anche
utilizzando lo strumento del concorso di idee.
5. Al Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato
ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni
dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del
Comune.
CAPO III
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI
Art.32
Criteri e modalità delle nomine, designazioni e revoche
1. i criteri e le modalità per nomina, designazione e revoche
dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni
sono determinati con regolamento, da adottarsi nell’osservanza
delle disposizioni della legge e dello Statuto, in conformità
ai principi della trasparenza, della preventiva adeguata pubblicità
delle candidature e della specifica e comprovata professionalità.
TITOLO V
SERVIZI PUBBLICI
CAPO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art.33
Finalità e criteri generali
1. Il Comune di Torrecuso istituisce e gestisce i servizi pubblici
al fine del progresso economico e civile della comunità amministrativa.
2. I servizi pubblici sono gestiti nelle forme che assicurino il più
elevato grado di efficienza efficacia ed economicità e comunque
nel rispetto della separazione tra compiti politici e gestionali.
3. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui ai commi precedenti
il comune determina compatibilmente con le forme di gestione, le finalità
e gli indirizzi, le caratteristiche qualitative e quantitative del
servizio da erogare, l’ammontare dei costi sociali a carico
del comune degli altri enti pubblici.
CAPO II
AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI
Art.34
Azienda speciale
1. L’azienda speciale è ente strumentale del comune
dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale.
2. Lo statuto dell’azienda è approvato dal Consiglio
Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
3. Il presidente e i consiglieri di amministrazione sono nominati
dal Sindaco sulla base degli indirizzi dal consiglio, nel rispetto
delle incompatibilità di cui al c.4 dell’art.25 della
legge n.81 del 25 marzo 1993, assicurando la rappresentanza delle
minoranze. Durano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati.
Possono essere revocati su mozione motivata presentata almeno un terzo
dei Consiglieri Comunali. Il direttore è nominato secondo le
norme dello Statuto dell’azienda.
Art.35
Istituzione
1. Il Consiglio Comunale adotta la delibera istitutiva a maggioranza
assoluta dei suoi componenti determinando le finalità, le competenze
e la dotazione finanziaria dell’istituzione.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’art.7 del presente Statuto,
per quanto riguarda gli organi dell’istituzione si applica il
precedente art.34.
3. Per quanto non disposto dal presente Statuto, il Comune provvederà
con regolamento.
TITOLO VI
COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art.36
Finalità
1. Il Comune di Torrecuso promuove forme di cooperazione e di associazione
con altri enti locali territoriali per l’esercizio coordinato
di funzioni o di servizi, per la gestione comune di servizi, per la
valorizzazione dei territori montani.
CAPO II
CONSORZI E ACCORDI DI PROGRAMMA
Art.37
Consorzi per la gestione di servizi
1. Ai consorzi costituiti per la gestione dei servizi si applicano
le disposizioni stabilite per le aziende speciali nel titolo V capo
II del presente Statuto, in quanto compatibili.
2. Il rapporto di impiego del personale dipende dai consorzi è
regolato dalle norme del diritto privato.
Art.38
Iniziativa e conclusione degli accordi di programma
1. Il Sindaco è autorizzato dalla Giunta a convocare la conferenza
tra i rappresentanti delle amministrazioni interessate prevista dall’art.27
c.3, 1. n. 142 del 1990, o a partecipare ad essa.
2. Il Sindaco sottopone per l’approvazione lo schema di accordo
di programma al Consiglio o alla Giunta, in ragione delle rispettive
competenze, almeno trenta giorni prima della adunanza della conferenza
fissata per la conclusione dell’accordo. Egli conclude l’accordo
o dichiara l’indisponibilità del Comune a concluderlo
in conformità alle determinazione della Giunta o del Consiglio.
Art.39
Variazione di strumenti urbanistici
1. Quando l’accordo di programma produca variazione degli strumenti
urbanistici, lo schema di accordo è approvato dal Consiglio
Comunale. Lo schema, corredato dell’intera documentazione e
di una planimetria che consenta di identificare le aree cui la variazione
si riferisce, è depositato per trenta giorni presso la segreteria
del Comune. Nei trenta giorni successivi alla scadenza di tale deposito
è consentita a tutti i soggetti comunque interessati la presentazione
di osservazioni, con allegati documenti, sulle quali il Consiglio
si pronuncia in sede di approvazione ai sensi del precedente art.38.
2. Nella delibera di approvazione il Consiglio può disporre
che l’accordo ove sia concluso nei tre mesi successivi conformemente
allo schema approvato, debba intendersi ratificato ai sensi e per
gli effetti del comma 5 dell’art.27 legge n.142 del 1990.
3. Ove manchi la determinazione di cui al comma precedente, il Sindaco
convoca il Consiglio Comunale per la ratifica in una data nei venti
giorni dalla conclusione.
4. In caso di mancata ratifica da parte del Consiglio, il Sindaco
comunica alle altre amministrazione interessate la risoluzione dell’accordo.
TITOLO VII
FINANZA E CONTABILITA’
CAPO I
RISORSE FINANZIARIE E BENI
Art.40
Finanza comunale
1. La finanza comunale si fonda sul principio della certezza delle
risorse proprie e trasferite.
2. Il comune ha autonomia impositiva nel campo delle imposte, delle
tasse, delle tariffe, e dei corrispettivi, in conformità alle
leggi dello Stato e della Regione e in armonia con il sistema della
finanza pubblica.
Art.41
Bilancio e programmazione finanziaria
1. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini
finanziari di competenza e di cassa, nell’osservanza dei principi
del pareggio, dell’integrità, dell’universalità
e della pubblicità.
2. Il bilancio è integrato da un sistema di controllo per obiettivi
che raffronta, ai vari livelli, di risultati effettivi rispetto a
quelli preventivati con i dati desunti dalla contabilità analitica.
3. Prima della presentazione del bilancio, la Giunta sottopone all’approvazione
del consiglio un documento di programmazione economica relativo alla
manovra finanziaria per il successivo anno finanziario con i criteri,
gli obiettivi e i parametri per la formazione del bilancio annuale.
Art.42
Beni
1. Il Comune di Torrecuso ha un demanio e un patrimonio.
2. La gestione dei beni è disciplinata dal regolamento di contabilità,
formulato anche secondo criteri di rappresentazione che ne privilegino
la funzionalità economica.
3. Per comprovate ragioni di convenienza ed efficienza l’inventariazione
e la gestione dei beni possono anche essere disgiuntamente affidate
ai privati.
CAPO II
ATTIVITA’ NEGOZIALE
Art.43
Autonomia negoziale e forme di affidamento
1. Il Comune esercita l’autonomia negoziale in conformità
alle vigenti disposizione legislative e comunitarie. L’attività
contrattuale si svolge nei limiti della programmazione di bilancio,
in vista del migliore impiego delle risorse.
2. Per la concessione di sola costruzione si applica la normativa
vigente per l’aggiudicazione dell’appalto.
3. La scelta del concessionario di costruzione e di esercizio avviene
secondo le modalità stabilite con regolamento.
4. Subappalto e cottimo sono ammessi nei casi e modi stabiliti dalla
normativa vigente e previa specifica autorizzazione, in mancanza della
quale il contratto di appalto è risolto di diritto.
Art.44
Bollettino degli appalti, subappalti e forniture
1. Ai fini della trasparenza amministrativa sono istituiti il Bollettino
degli appalti, dei subappalti e delle forniture, e gli Albi delle
imprese di fiducia del Comune.
2. Il contenuto e le forme di pubblicità del Bollettino, e
i requisiti per l’iscrizione agli Albi di cui al comma precedente,
sono stabiliti con regolamento.
CAPO III
REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA
Art.45
Revisione dei conti
1. Il Revisore dei conti è organo tecnico indipendente.
2. Svolge funzioni di consulenza economica – finanziaria e di
collaborazione tecnica con il Consiglio Comunale, di controllo sulla
regolarità contabile e finanziaria nonché sulla efficienza
della gestione del Comune e delle istituzioni.
Art.46
Elezioni, requisiti durata in carica
1. Il Revisore dei conti è eletto in conformità all’art.57
della legge n. 142 del 1990.
2. Non sono eleggibili all’ufficio dei revisori dei conti i
consiglieri comunali, i loro parenti ed affini entro il quinto grado,
coloro che sono legati al Comune da un rapporto a qualsiasi titolo
retribuito.
3. La cancellazione o la sospensione del ruolo o dall’Albo comportano
la decadenza dall’ufficio.
4. Il revisore duri in carica tre anni e revocabile solo per inadempienze.
5. Al revisore spetta un compenso annuo, stabilito al momento della
nomina.
Art.47
Controllo di gestione
1. La vigilanza sull’efficienza, l’efficacia e la produttività
dell’attività amministrativa del comune viene svolta
da un’apposita commissione, che può avvalersi anche del
metodo dell’analisi costi – benefici.
2. La commissione per il controllo economico di gestione è
istituita secondo le norme del regolamento. Di essa fanno parte il
Sindaco che la presiede, il Segretario Comunale e il Revisore dei
conti; possono essere nominati membri anche esperti estranei all’Amministrazione
Comunale.
3. La commissione esprime alla Giunta valutazione sulle proposte di
bilancio preventivo e consuntivo e sulle proposte di piani poliennali.
4. Le valutazioni della commissione devono essere esposte da il Sindaco
in consiglio comunale.
TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art.48
Regolamenti comunali
1. Il Comune di Torrecuso provvede all’attuazione della legge
e dello Statuto a mezzo regolamento.
2. Ove non sia diversamente stabilito dalla legge o dallo statuto
stesso, i regolamenti per l’attuazione dello statuto sono adottati
entro un anno dalla sua entrata in vigore.
Art.49
Revisione dello statuto
1. Ciascun consigliere comunale può presentare proposte di
revisione dello Statuto redatto in articoli.
2. Le proposte di revisione, prima dell’esame del consiglio
sono affisse all’albo pretorio per trenta giorni consecutivi.