[ Versione scaricabile .zip ]


STATUTO DEL COMUNE DI TORRECUSO

(Emendato ai sensi delle leggi n.81/93 e n.415/93)

 

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art.1 – Comune di Torrecuso
Art.2 – Funzioni
Art.3 – Programmazioni e intervento in agricoltura
Art.4 – Sede e stemma

TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art.5 – Richieste popolari e conferenze di consultazione
Art.6 – Valorizzazione dell’associazionismo
Art.7 – Partecipazione alla gestione dei servizi sociali
Art.8 – Comitati di frazione

CAPO II
REFERENDUM CONSULTIVO

Art.9 – Oggetto e quesito referendario
Art.10 – Richiesta del referendum
Art.11 – Referendum di iniziativa popolare
Art.12 – Comitato dei garanti
Art.13 – indizione e svolgimento del referendum

CAPO III
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art.14 – Diritti di accesso e di informazione dei cittadini
Art.15 – Comunicazione di avvio del procedimento
Art.16 – Intervento nel procedimento
Art.17 – Accordi con gli interessati

CAPO IV
DIFENSORE CIVICO

Art.18 – Elezioni e attribuzioni


TITOLO III
ORGANI

CAPO I
CONSIGLIO COMUNALE

Art.19 – Attribuzioni
Art.20 – Adunanze
Art.21 – Consiglieri e gruppi consiliari

CAPO II
GIUNTA

Art.22 – Nomina e composizione
Art.23 – Funzionamento e attribuzioni

CAPO III
SINDACO

Art.24 – Elezioni e cessazione dalla carica
Art.25 – Attribuzioni
Art.26 – Vicesindaco

TITOLO IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI


CAPO I
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art.27 – Strutture e principi
Art.28 – Segretario Comunale
Art.29 – Direzione di area funzionale

CAPO II
INCARICHI A TEMPO DETERMINATO E DI COLLABORAZIONE ESTERNA

Art.30 – Incarichi a tempo determinato
Art.31 – Incarichi di collaborazione esterna

CAPO III
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI

Art.32 – Criteri e modalità delle nomine, designazioni e revoche


TITOLO V
SERVIZI PUBBLICI


CAPO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art.33 – Finalità e criteri generali

CAPO II AZIENDA SPECIALE E ISTITUZIONE

Art.34 – Azienda speciale
Art.35 – Istituzione


TITOLO VI
COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI


CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art.36 – Finalità

CAPO II
CONSORZI E ACCORDI DI PROGRAMMA

Art.37 – Consorzi per la gestione di servizi
Art.38 – Iniziativa e conclusione degli accordi di programma
Art.39 – Variazione di strumenti urbanistici

TITOLO VII
FINANZA E CONTABILITA’


CAPO I
RISORSE FINANZIARIE E BENI

Art.40 – Finanza Comunale
Art.41 – Bilancio e programmazione finanziaria
Art.42 – Beni

CAPO II
ATTIVITA’ NEGOZIALE

Art.43 – Autonomia negoziale e forme di affidamento
Art.44 – Bollettino degli appalti, subappalti e forniture

CAPO III
REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA

Art.45 – Revisione dei conti
Art.46 – Elezione, requisiti, durata in carica
Art.47 – Controllo gestione

TITOLO VIII
NORME TRANSITORI E FINALI

Art.48 – Regolamenti comunali
Art.49 – Revisioni dello Statuto

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI


Art.1
Comune di Torrecuso

1. Il Comune di Torrecuso rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo tutelandone le risorse naturali e ambientali. Fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.
2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale della comunità. A questo scopo favorisce l’associazionismo locale.
3. Promuove la crescita culturale dei cittadini definendo programmi di iniziative e di intervento.


Art.2
Funzioni

1. Spettano al Comune di Torrecuso tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio Comunale, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare, inoltre svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale qualora esse vengano affidate con legge, assicurando le risorse necessarie.
3. Il Comune, per l’esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di decentramento e di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.


Art.3
Programmazione e intervento in agricoltura

1. Il Comune di Torrecuso assume la programmazione come metodo ordinatore della propria attività. La realizza in forma coordinata con la Regione, con la Provincia e con gli altri enti territoriali, assicurando la partecipazione dei cittadini e delle associazioni.
2. In considerazione della sua prevalente vocazione agricola, cura, nell’ambito delle proprie competenze, lo sviluppo della coltivazione e della commercializzazione dei prodotti della terra.


Art.4
Sede e stemma

1. La sede Del Comune di Torrecuso è il Castello di Corte, in essa, di norma, si riuniscono la Giunta e il Consiglio Comunale, e hanno sede gli uffici del Sindaco, del Difensore civico, e del Segretario Comunale.
2. Lo stemma è un castello a tre torri in campo bianco e rosso.


TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE


CAPO I
ISTITUTI PARTECIPAZIONE


Art.5
Richieste popolari e conferenze di consultazione

1. Chiunque ha facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte, dirette a promuovere interventi rientranti nelle competenze del Comune di Torrecuso. Esse devono essere presentate in forma scritta al Sindaco, per conoscenza al Segretario Comunale, e devono recare le firme autenticate dei presentatori. Il Sindaco ne dà notizia nel primo Consiglio Comunale successivo alla loro presentazione.
2. Il Sindaco o un quinto del Consiglio Comunale possono convocare conferenze per la consultazione dei cittadini su specifici argomenti di competenza del Comune di Torrecuso. Il Segretario Comunale provvede alla pubblicizzazione della conferenza e ai locali per il suo svolgimento.


Art.6
Valorizzazione dell’associazionismo

1. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante la concessione di contributi finalizzati, la concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune. Il Comune può mettere a disposizione delle associazioni, per tempi e con modalità definite, il proprio personale e i propri mezzi.
2. I rapporti tra il Comune di Torrecuso e le associazioni sono definite da apposite convezioni con cui si stabiliscono i rispettivi impegni. La durata massima delle convezioni è triennale, esse sono rinnovabili.
3. Le libere associazioni per poter fruire del sostegno del Comune debbono farne richiesta, allegando alla domanda lo Statuto, l’atto costitutivo e un programma delle proprie attività in cui deve essere espressamente indicata la destinazione delle risorse richieste al Comune. La convezione è stipulata dal Sindaco. Le Associazioni devono rendere conto delle risorse comunali impiegate.


Art.7
Partecipazione alla gestione dei servizi sociali

1. Nei casi e modi previsti dal regolamento, il Comune di Torrecuso può affidare la gestione delle istituzioni per i servizi sociali anche ad associazioni aventi statutariamente fini analoghi a quelli della istituzione Comunale.
2. La gestione dei servizi deve ispirarsi a criteri di economicità ed efficienza. Il regolamento deve prevedere idonee forme di controllo gestionale. La durata dell’affidamento in gestione non può essere inferiore ai tre anni e superiore ai cinque, l’affidamento è rinnovabile.


Art.8
Comitati di frazione

1. Il Comune può disporre la nomina di comitati di frazione per i compiti tassativamente indicati dal regolamento.
2. Il regolamento prevede, altresì, la composizione, i criteri di nomina e la sede del comitato.


CAPO II
REFERENDUM CONSULTIVO


Art.9
Oggetto e quesito referendario

1. Il referendum consultivo può riguardare proposte, modifiche o revoche di atti a contenuto non vincolato o questioni attinenti alle materie di competenza del Comune di Torrecuso.
2. Il referendum non è ammesso:
a) in materia di imposte, tasse, rette e tariffe;
b) per gli atti di designazione, nomina e revoca;
c) per gli atti concernenti il personale dipendente del Comune e dei suoi enti strumentali;
3. Il quesito referendario deve rispondere a requisiti di chiarezza ed omogeneità.


Art.10
Richiesta del referendum

1. Il referendum può essere indetto a iniziativa di:
a) un numero di elettori del Comune di Torrecuso non inferiore al 5% degli iscritti nelle liste elettorali;
b) il Consiglio Comunale.
2. Quando la consultazione referendaria riguarda la revoca o la modifica di un atto amministrativo, fatta eccezione per i referendum concernenti regolamenti del Comune, atti di pianificazione urbanistica generale od esecutiva, piani di sviluppo e di adeguamento della rete commerciale, piani per la disciplina del traffico e dei trasporti, la richiesta deve essere presentata al Sindaco entro sessanta giorni dalla data in cui l’atto è divenuto esecutivo. Le operazioni di voto si svolgeranno entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.


Art.11
Referendum di iniziativa popolare

1. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lett. A) del precedente art.10, la richiesta di referendum è avanzata da un comitato composto di almeno tre cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune che cura la raccolta delle firme.
2. L’Amministrazione Comunale assicura la raccolta delle firme presso la Segreteria del Comune. Il comitato promotore può organizzare ulteriori punti di raccolta. Tutte le firme devono essere autenticate.
3. Al comitato promotore vanno notificate tutte le determinazioni del Comune concernenti la richiesta di referendum.


Art.12
Comitato dei garanti

1. E’ istituito un Comitato dei garanti per il giudizio di regolarità ed ammissibilità del referendum. Esso è composto dal Segretario Comunale e da due esperti di materie giuridiche.
2. Il Sindaco nomina gli esperti di cui al comma precedente, proposti dal Consiglio Comunale garantendo la minoranza. Essi durano in carica cinque anni.
3. Il Comitato dei garanti, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la raccolta delle firme, ovvero dalla delibera di richiesta del Consiglio, verifica la regolarità della richiesta stessa e decide sulla sua ammissibilità.
4. Il Comitato dei garanti verifica le operazioni di voto e proclama i risultati.


Art.13
Indizione e svolgimento del referendum

1. Accertata la regolarità e l’ammissibilità della richiesta di referendum, il Sindaco , nei successivi quindici giorni, indice il referendum per una data compresa tra il primo marzo eil 30 aprile seguenti.
2. In caso di presentazione di più richieste di referendum la consultazione dovrà svolgersi congiuntamente.
3. Non può essere presentata richiesta, né può essere effettuato il referendum nel semestre anteriore la scadenza del Consiglio Comunale.
4. Nel caso di scioglimento del Consiglio Comunale restano sospese le procedure referendarie in corso; esse vengono riprese decorsi sei mesi dalla prima seduta del nuovo Consiglio.
5. Il Sindaco, su parere conforme del Comitato dei garanti, dispone l’interruzione della procedura referendaria quando gli organi comunali competenti abbiano deliberato in senso conforme ai quesiti referendari e le relative determinazioni siano divenute esecutive.
6. La consultazione referendaria avviene in un’unica giornata dalle ore 8 alle ore 20. Le operazioni di voto si svolgono secondo quanto stabilito per il referendum abrogativo nazionale, esse non possono avvenire in coincidenza con altre operazioni di voto.
7. Il Comune provvede alle spese necessarie alla consultazione.
8. Gli esiti del voto devono essere posti all’ordine del giorno degli organi comunali nella prima seduta successiva alla proclamazione dei risultati.


CAPO III
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO


Art.14
Diritti di accesso e di informazione dei cittadini

1. Tutti gli atti del Comune di Torrecuso sono pubblici, ad eccezione di quelli per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l’esibizione, secondo quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
2. Il regolamento assicura ai cittadini la visione degli atti ed il rilascio di copie, garantendo il diritto di ottenere entro termini certi e con il solo pagamento delle spese, copia integrale di tutti i provvedimenti adottati dal Comune.


Art.15
Comunicazione di avvio del procedimento

1. Ove non sussistono ragioni di impedimento derivanti da casi straordinari di necessità ed urgenza, il Comune nei procedimenti relativi alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive comunica ai diretti interessati tempestivamente e personalmente l’avvio del procedimento stesso.
2. Ove non sussistono le ragioni di impedimento di cui al comma precedente, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, il Comune è tenuto a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio del procedimento.
3. Nella comunicazione devono essere indicati:
a) l’oggetto del procedimento proposto;
b) il responsabile del procedimento;
c) l’ufficio dove si può prendere visione degli atti.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 resta la facoltà del Comune di adottare, anche prima delle comunicazioni, provvedimenti cautelari.


Art.16
Intervento nel procedimento


1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio da provvedimenti del Comune di Torrecuso, possono intervenire nei relativi procedimenti di adozione inviando per iscritto osservazioni e proposte al Sindaco, e contestualmente al Segretario Comunale e al responsabile del procedimento.


Art.17
Accordi con gli interessati

1. In accoglimento di osservazione e proposte presentate ai sensi dell’articolo precedente o dai soggetti cui sia stata inviata comunicazione di avvio di procedimento, il Comune di Torrecuso, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, può concludere accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto del provvedimento, ovvero in sua sostituzione.


CAPO IV
DIFENSORE CIVICO


Art.18
Elezione e attribuzione

1. Il Comune di Torrecuso può provvedere con proprio regolamento all’istituzione dell’ufficio del Difensore civico al fine di garantire l’imparzialità e il buon andamento della amministrazione Comunale.
2. Il difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei componenti tra cittadini di comprovata competenza ed esperienza in materia giuridico –amministrativa . Dura in carica tre anni ed rieleggibile una sola volta.
3. Interviene, d’ufficio o su istanza, a tutela di chi sia leso nei diritti o interessi per abusi, disfunzioni, carenze dell’amministrazione Comunale.
4. Gli organi e gli uffici del Comune prestano al difensore civico la collaborazione necessaria all’esercizio delle sue funzioni, in particolare fornendogli, senza possibilità di opporre il segreto d’ufficio, informazioni e copie d’ufficio ai sensi delle leggi vigenti.
5. Può promuovere l’azione disciplinare nei confronti dei dipendenti ove nello svolgimento dei suoi compiti, ravvisi elementi di responsabilità.
6. Il Difensore civico può esercitare l’azione popolare facendo valere innanzi alle giurisdizioni amministrative le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

TITOLO III
ORGANI


CAPO I
CONSIGLIO COMUNALE

Art.19
Attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà ad esso conferite dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.
2. Spettano al Consiglio comunale i poteri di indirizzo e di controllo politico – amministrativo.
3. Non può delegare le proprie funzione agli altri organi.
4. Approva il regolamento consiliare a maggioranza assoluta dei componenti.
5. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
6. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica e il Consiglio comunale viene sciolto in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri, e messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
7. Il Consiglio vota la sfiducia costruttiva per gli amministratori di enti, aziende ed istituzioni la cui elezione sia ad esso espressamente riservata dalla legge.
8. Il Consiglio Comunale dopo la prima seduta successiva all’insediamento elegge tra i consiglieri eletti il Presidente del Consiglio e il Vice Presidente. In sede di prima attuazione, l’elezione viene effettuata nella prima seduta consiliare successiva all’entrata in vigore dello Statuto.
9. Può deliberare la costituzione al suo interno di commissioni permanenti, secondo le norme del regolamento. Tali commissioni hanno durata corrispondente a quella del Consiglio che ne disciplina la costituzione.
10. Può deliberare, altresì, a maggioranza assoluta dei componenti, la costituzione, con criterio proporzionale, di commissioni speciali per una durata non superiore a tre mesi al fine di svolgere indagini conoscitive sull’attività dell’amministrazione. Le commissioni possono avvalersi di esperti e tenere audizioni.

Art.20
Adunanze

1. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede il Consiglio. Formula l’ordine del giorno delle sedute che deve essere depositato presso il Segretario Comunale almeno cinque giorni prima dell’adunanza.
2. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro i dieci giorni successivi.
3. Quando il Consiglio è convocato su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri, il Presidente del Consiglio dispone l’adunanza sulle questione poste dai richiedenti per una data compresa entro il ventesimo giorno dalla richiesta.
4. Il Consiglio delibera validamente con l’intervento della maggioranza dei componenti assegnati. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste dalle leggi o dallo Statuto.
5. Tutte le deliberazioni, che non riguardino valutazioni sulle persone, sono adottate a scrutinio palese.
6. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.


Art.21
Consiglieri e gruppi consiliari

1. I Consiglieri Comunali possono, secondo le norme del presente statuto e del regolamento del Consiglio, esercitare l’iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio medesimo, nonché presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, risoluzioni,, ordini del giorno.
2. I Consiglieri hanno diritto di accedere agli uffici e di prendere immediata visione dei provvedimenti e dei connessi atti preparatori e istruttori, nonché di ottenerne copia entro quarantotto ore.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
4. Subito dopo la convalida degli eletti, ciascun Consigliere dichiara a quale gruppo intenda appartenere.
5. Ciascun gruppo è composto da almeno due Consiglieri, ove non si raggiunga tale numero, o non intervenga la dichiarazione di cui al comma precedente, il Consigliere è iscritto d’ufficio al gruppo misto.
6. I Presidenti dei gruppi collaborano all’organizzazione dei lavori del Consiglio e svolgono le altre attività ad essi demandate con regolamento.


CAPO II
GIUNTA


Art.22
Nomina e composizione

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.
2. Il documento programmatico di cui al precedente comma deve essere depositato per la pubblica consultazione almeno cinque giorni prima dell’adunanza in cui sarà discusso presso il Segretario comunale e da questi immediatamente trasmesso a ciascun Consigliere. Tale documento deve recare l’indicazione delle attribuzione conferite agli assessori.
3. Oltre le ulteriori cause di incompatibilità ed ineggibilità stabilite dalla legge, non possono far parte della Giunta gli ascendenti e i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentati del Comune.
4. La Giunta è composta dal Sindaco e da sei Assessori. Due Assessori potranno essere nominati tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, purché godano dei requisiti di compatibilità e eleggibilità alla carica di consigliere, non abbiano concorso, senza essere stati eletti, alle elezioni comunali o provinciali nel mandato in corso, siano in possesso di documentata professionalità e competenza amministrativa.
5. Assessore esterno gode dei diritti di informazione e di accesso del Consigliere dal momento della esecutività della nomina fino alla cessazione dall’incarico. Può partecipare senza diritto di voto ai lavori del Consiglio e delle Commissioni speciali.
6. Nella Giunta nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore dei quattro quinti.
7. Le dimissioni degli Assessori presentate con atto formale non sono revocabili.


Art.23
Funzionamento e attribuzioni

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l’ordine del giorno delle sedute depositandolo presso l’ufficio del Segretario Comunale almeno ventiquattrore prima dell’adunanza.
2. In assenza del Sindaco, la Giunta è presieduta dal Vicesindaco.
3. La Giunta delibera validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, e con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, salvo che la legge e lo Statuto richiedano una diversa maggioranza.
4. La Giunta collabora con il Sindaco nell’Amministrazione del Comune e nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. Compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio o che non rientrino tra le competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco degli organi di decentramento, del segretario comunale e dei dirigenti.
5. Salve le competenze dei dirigenti, ove esistenti, e dal Segretario Comunale, la Giunta provvede in materie di acquisti alienazioni e permute immobiliari appalti e concessioni, quando atti fondamentali del Consiglio abbiano stabilito il metodo di aggiudicazione e l’importo di massima.

CAPO III
SINDACO


Art.24
Elezione e cessazione dalla carica

1. L’elezione e la cessazione per qualsiasi motivo del Sindaco sono disciplinate dalla legge e dallo statuto. Il Sindaco assume le sue funzioni di capo dell’amministrazione comunale con la proclamazione dei risultati elettorali.
2. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili decorso il termine di venti giorni di cui all’art.20 della legge n.81 del 1993 senza che il Consiglio debba darne formale presa d’atto.
3. In caso di impedimento prolungato del Sindaco, il Consiglio nomina una commissione composta da due medici, primari ospedalieri o professori universitari, e da un esperto in materie giuridiche, magistrato, professore universitario o avvocato abilitato al patrocinio in Cassazione, al fine di accertare se l’impedimento non sia da considerarsi permanente.


Art.25
Attribuzioni

1. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile della sua amministrazione, esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all’esecuzione degli atti.
2. Mantiene l’unità di indirizzo politico e amministrativo della Giunta promuovendo e coordinando l’attività degli Assessori.
3. Riferisce al Consiglio sulle questioni relative al rapporto fiduciario, comunicando e motivando ogni variazione ogni variazione riguardante la composizione della Giunta.
4. Illustra al Consiglio le proposte che la Giunta collegialmente intende sottoporre al Consiglio.
5. Indirizza gli Assessori le direttive per l’attuazione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e adotta quelle connesse alle funzioni di cui al primo comma e quelle volte a garantire il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione Comunale. A teli fini può richiedere gli Assessori e al Segretario Comunale specifiche relazioni e verifiche.
6. Sentita la Giunta ed avendone data comunicazione in Consiglio, conclude gli accordi di cui al precedente art.17.
7. Inoltre:
a) adotta ordinanze per l’esercizio delle sue funzioni;
b) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
c) emette provvedimenti in materia di occupazione di urgenza e di espropri che la legge assegna, genericamente, alla competenza del Comune;
d) assegna gli alloggi edilizia residenziale pubblica;
e) congiuntamente al Segretario Comunale sottoscrive i mandati di pagamento e le reversali di incasso;
f) determina gli orari di apertura al pubblico dei servizi e degli esercizi comunali;
g) in mancanza di dirigenti, stipula, in rappresentanza dell’ente i contratti;
h) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nel rispetto delle incompatibilità di cui al c.4 dell’art.24 della l.25 marzo 1993 n.81, ed entro i termini previsti dalla legge nomina, designa e revoca i rappresentati del comune presso enti, aziende ed istituzione;
i) secondo le modalità stabilite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli eventuali incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.


Art.26
Vicesindaco

1. Il documento programmatico di cui c.1 del precedente art.22, indica, tra i nominati alla carica di Assessore, quello ad esercitare le funzioni del Sindaco in caso di assenza o di impedimento.
2. L’Assessore esterno non può essere nominato vicesindaco.

TITOLO IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI


CAPO I
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA


Art.27
Strutture e principi

1. L’organizzazione amministrativa del Comune di Torrecuso si articola in uffici, e, all’occorrenza in servizi.
2. Possono essere costituite aree funzionali per specifici obiettivi e programmi e per tempo limitato.
3. Le strutture di cui ai commi precedenti e il conferimento della loro titolarità sono disciplinati dal regolamento secondo i seguenti criteri:
a) buon andamento imparzialità, economicità ed autonomia tecnica dell’azione amministrativa;
b) programmazione degli obiettivi economico – sociali, finalizzata ad un’amministrazione per progetti;
c) professionalità e responsabilità dei preposti e degli addetti con prevalenza del merito ai fini della carriera;
d) analisi e individuazione delle produttività e delle responsabilità.


Art.28
Segretario Comunale

1. Il Segretario, nel rispetto delle direttive del Sindaco e fatte salve le competenze degli organi comunali, sovraintende e coordina l’attività del personale, cura l’attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell’istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio .
2. In particolare:
a) predispone programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, in base alle direttive degli organi elettivi;
b) ordina beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazioni di Giunta;
c) procede agli atti, anche a rilevanze esterna, per l’esecuzione delle deliberazioni ;
d) verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
e) presiede, in mancanza di dirigenti, le commissioni di gara e di concorso e quelle preposte ad ogni altra forma di selezione del personale .
3. Il Segretario cura l’istruttoria e la verbalizzazione delle sedute degli organi collegiali. Nei casi di necessità o di incompatibilità è sostituito in via temporanea da un membro del collegio designato dal Sindaco. I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco e controfirmati dal Segretario, ovvero, per le parti di cui è estensore, dal Consigliere nominato dal Sindaco.


Art.29
Direzione di area funzionale

1. Gli incarichi di direzione di area funzionale sono conferiti dal Sindaco a tempo determinato, per la durata massima di tre anni. L’incaricato deve essere già in possesso dei requisiti e delle mansioni corrispondenti.
2. L’incarico di direzione dell’area funzionale comporta la sovraintendenza, mediante coordinamento, delle strutture interessate all’area, limitatamente alla realizzazione degli obiettivi e dei programmi indicati.


CAPO II
INCARICHI A TEMPO DETRMINATO E DI COLLABORAZIONE ESTERNA


Art.30
Incarichi a tempo determinato

1. La direzione di strutture amministrative, nonché l’espletamento di compiti di alta specializzazione, possono essere conferiti, con contratti a termine, a persone estranee all’amministrazione comunale, di riconosciuta ed elevata professionalità.
2. I contratti di cui al precedente comma sono stipulati dal Sindaco che sceglie l’incaricato su delibera motivata della Giunta con cui si stabiliscono oggetto, durata e compenso per l’incarico. Il contratto non può avere durata superiore ai tre anni.


Art.31
Incarichi di collaborazione esterna


1. gli incarichi di collaborazione esterna, concernenti attività professionali, di studio e di ricerca, e prestazioni d’opera di natura tecnica, sono conferiti dal Sindaco con atto motivato quando l’amministrazione non vi possa far fronte con le proprie strutture. Il Sindaco comunica al Consiglio il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna.
2. Il Comune istituisce elenchi differenziati secondo criteri di specializzazione per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna.
3. I requisiti per l’iscrizione agli elenchi e le modalità di scelta tra gli iscritti sono stabiliti con regolamento.
4. Per prestazioni di straordinaria rilevanza, l’amministrazione può conferire incarichi senza valersi degli elenchi, anche utilizzando lo strumento del concorso di idee.
5. Al Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.


CAPO III
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI


Art.32
Criteri e modalità delle nomine, designazioni e revoche

1. i criteri e le modalità per nomina, designazione e revoche dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sono determinati con regolamento, da adottarsi nell’osservanza delle disposizioni della legge e dello Statuto, in conformità ai principi della trasparenza, della preventiva adeguata pubblicità delle candidature e della specifica e comprovata professionalità.

TITOLO V
SERVIZI PUBBLICI


CAPO I
PRINCIPI FONDAMENTALI


Art.33
Finalità e criteri generali

1. Il Comune di Torrecuso istituisce e gestisce i servizi pubblici al fine del progresso economico e civile della comunità amministrativa.
2. I servizi pubblici sono gestiti nelle forme che assicurino il più elevato grado di efficienza efficacia ed economicità e comunque nel rispetto della separazione tra compiti politici e gestionali.
3. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui ai commi precedenti il comune determina compatibilmente con le forme di gestione, le finalità e gli indirizzi, le caratteristiche qualitative e quantitative del servizio da erogare, l’ammontare dei costi sociali a carico del comune degli altri enti pubblici.


CAPO II
AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI


Art.34
Azienda speciale

1. L’azienda speciale è ente strumentale del comune dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale.
2. Lo statuto dell’azienda è approvato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
3. Il presidente e i consiglieri di amministrazione sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi dal consiglio, nel rispetto delle incompatibilità di cui al c.4 dell’art.25 della legge n.81 del 25 marzo 1993, assicurando la rappresentanza delle minoranze. Durano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati. Possono essere revocati su mozione motivata presentata almeno un terzo dei Consiglieri Comunali. Il direttore è nominato secondo le norme dello Statuto dell’azienda.


Art.35
Istituzione

1. Il Consiglio Comunale adotta la delibera istitutiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti determinando le finalità, le competenze e la dotazione finanziaria dell’istituzione.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’art.7 del presente Statuto, per quanto riguarda gli organi dell’istituzione si applica il precedente art.34.
3. Per quanto non disposto dal presente Statuto, il Comune provvederà con regolamento.

TITOLO VI
COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI


CAPO I
PRINCIPI GENERALI


Art.36
Finalità

1. Il Comune di Torrecuso promuove forme di cooperazione e di associazione con altri enti locali territoriali per l’esercizio coordinato di funzioni o di servizi, per la gestione comune di servizi, per la valorizzazione dei territori montani.


CAPO II
CONSORZI E ACCORDI DI PROGRAMMA


Art.37
Consorzi per la gestione di servizi

1. Ai consorzi costituiti per la gestione dei servizi si applicano le disposizioni stabilite per le aziende speciali nel titolo V capo II del presente Statuto, in quanto compatibili.
2. Il rapporto di impiego del personale dipende dai consorzi è regolato dalle norme del diritto privato.


Art.38
Iniziativa e conclusione degli accordi di programma

1. Il Sindaco è autorizzato dalla Giunta a convocare la conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni interessate prevista dall’art.27 c.3, 1. n. 142 del 1990, o a partecipare ad essa.
2. Il Sindaco sottopone per l’approvazione lo schema di accordo di programma al Consiglio o alla Giunta, in ragione delle rispettive competenze, almeno trenta giorni prima della adunanza della conferenza fissata per la conclusione dell’accordo. Egli conclude l’accordo o dichiara l’indisponibilità del Comune a concluderlo in conformità alle determinazione della Giunta o del Consiglio.


Art.39
Variazione di strumenti urbanistici

1. Quando l’accordo di programma produca variazione degli strumenti urbanistici, lo schema di accordo è approvato dal Consiglio Comunale. Lo schema, corredato dell’intera documentazione e di una planimetria che consenta di identificare le aree cui la variazione si riferisce, è depositato per trenta giorni presso la segreteria del Comune. Nei trenta giorni successivi alla scadenza di tale deposito è consentita a tutti i soggetti comunque interessati la presentazione di osservazioni, con allegati documenti, sulle quali il Consiglio si pronuncia in sede di approvazione ai sensi del precedente art.38.
2. Nella delibera di approvazione il Consiglio può disporre che l’accordo ove sia concluso nei tre mesi successivi conformemente allo schema approvato, debba intendersi ratificato ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell’art.27 legge n.142 del 1990.
3. Ove manchi la determinazione di cui al comma precedente, il Sindaco convoca il Consiglio Comunale per la ratifica in una data nei venti giorni dalla conclusione.
4. In caso di mancata ratifica da parte del Consiglio, il Sindaco comunica alle altre amministrazione interessate la risoluzione dell’accordo.

TITOLO VII
FINANZA E CONTABILITA’


CAPO I
RISORSE FINANZIARIE E BENI


Art.40
Finanza comunale

1. La finanza comunale si fonda sul principio della certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. Il comune ha autonomia impositiva nel campo delle imposte, delle tasse, delle tariffe, e dei corrispettivi, in conformità alle leggi dello Stato e della Regione e in armonia con il sistema della finanza pubblica.


Art.41
Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini finanziari di competenza e di cassa, nell’osservanza dei principi del pareggio, dell’integrità, dell’universalità e della pubblicità.
2. Il bilancio è integrato da un sistema di controllo per obiettivi che raffronta, ai vari livelli, di risultati effettivi rispetto a quelli preventivati con i dati desunti dalla contabilità analitica.
3. Prima della presentazione del bilancio, la Giunta sottopone all’approvazione del consiglio un documento di programmazione economica relativo alla manovra finanziaria per il successivo anno finanziario con i criteri, gli obiettivi e i parametri per la formazione del bilancio annuale.


Art.42
Beni

1. Il Comune di Torrecuso ha un demanio e un patrimonio.
2. La gestione dei beni è disciplinata dal regolamento di contabilità, formulato anche secondo criteri di rappresentazione che ne privilegino la funzionalità economica.
3. Per comprovate ragioni di convenienza ed efficienza l’inventariazione e la gestione dei beni possono anche essere disgiuntamente affidate ai privati.


CAPO II
ATTIVITA’ NEGOZIALE


Art.43
Autonomia negoziale e forme di affidamento

1. Il Comune esercita l’autonomia negoziale in conformità alle vigenti disposizione legislative e comunitarie. L’attività contrattuale si svolge nei limiti della programmazione di bilancio, in vista del migliore impiego delle risorse.
2. Per la concessione di sola costruzione si applica la normativa vigente per l’aggiudicazione dell’appalto.
3. La scelta del concessionario di costruzione e di esercizio avviene secondo le modalità stabilite con regolamento.
4. Subappalto e cottimo sono ammessi nei casi e modi stabiliti dalla normativa vigente e previa specifica autorizzazione, in mancanza della quale il contratto di appalto è risolto di diritto.


Art.44
Bollettino degli appalti, subappalti e forniture

1. Ai fini della trasparenza amministrativa sono istituiti il Bollettino degli appalti, dei subappalti e delle forniture, e gli Albi delle imprese di fiducia del Comune.
2. Il contenuto e le forme di pubblicità del Bollettino, e i requisiti per l’iscrizione agli Albi di cui al comma precedente,
sono stabiliti con regolamento.


CAPO III
REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA


Art.45
Revisione dei conti

1. Il Revisore dei conti è organo tecnico indipendente.
2. Svolge funzioni di consulenza economica – finanziaria e di collaborazione tecnica con il Consiglio Comunale, di controllo sulla regolarità contabile e finanziaria nonché sulla efficienza della gestione del Comune e delle istituzioni.


Art.46
Elezioni, requisiti durata in carica

1. Il Revisore dei conti è eletto in conformità all’art.57 della legge n. 142 del 1990.
2. Non sono eleggibili all’ufficio dei revisori dei conti i consiglieri comunali, i loro parenti ed affini entro il quinto grado, coloro che sono legati al Comune da un rapporto a qualsiasi titolo retribuito.
3. La cancellazione o la sospensione del ruolo o dall’Albo comportano la decadenza dall’ufficio.
4. Il revisore duri in carica tre anni e revocabile solo per inadempienze.
5. Al revisore spetta un compenso annuo, stabilito al momento della nomina.


Art.47
Controllo di gestione

1. La vigilanza sull’efficienza, l’efficacia e la produttività dell’attività amministrativa del comune viene svolta da un’apposita commissione, che può avvalersi anche del metodo dell’analisi costi – benefici.
2. La commissione per il controllo economico di gestione è istituita secondo le norme del regolamento. Di essa fanno parte il Sindaco che la presiede, il Segretario Comunale e il Revisore dei conti; possono essere nominati membri anche esperti estranei all’Amministrazione Comunale.
3. La commissione esprime alla Giunta valutazione sulle proposte di bilancio preventivo e consuntivo e sulle proposte di piani poliennali.
4. Le valutazioni della commissione devono essere esposte da il Sindaco in consiglio comunale.

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI


Art.48
Regolamenti comunali

1. Il Comune di Torrecuso provvede all’attuazione della legge e dello Statuto a mezzo regolamento.
2. Ove non sia diversamente stabilito dalla legge o dallo statuto stesso, i regolamenti per l’attuazione dello statuto sono adottati entro un anno dalla sua entrata in vigore.


Art.49
Revisione dello statuto

1. Ciascun consigliere comunale può presentare proposte di revisione dello Statuto redatto in articoli.
2. Le proposte di revisione, prima dell’esame del consiglio sono affisse all’albo pretorio per trenta giorni consecutivi.